Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo IX

Art. 91

In vigore dal 3 ago 1982
Gli allievi devono seguire le lezioni e le esercitazioni e frequentare assiduamente a scopo di apprendimento pratico la clinica medica per un periodo che verrà stabilito dal direttore della scuola. Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di tre, per complessivi nove iscritti. I candidati devono superare una prova per titoli ed esami. L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia. Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare gli esami fondamentali previsti dal corso di studi e, nell'ambito dei tre anni, almeno due complementari a scelta. Gli esami di profitto possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva a l'altra autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Al termine del triennio, superato il relativo esame di profitto, l'allievo dovrà sostenere un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dal direttore della scuola. Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le discipline andrologiche. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contenute nel regolamento sul funzionamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1978, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia".
  • Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Sono abrogati,con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione".
  • Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
  • Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
  • Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  • Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che l'articolo 91, concernente la normativa relativa ai ricercatori, assistenti di ruolo ad esaurimento lettori, e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 91. - I posti di ricercatori universitari e di assistenti, questi ultimi come ruolo ad esaurimento, sono determinati rispettivamente nelle tabelle B-bis e B annesse al presente statuto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-91

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