Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo IX
Art. 95
In vigore dal 26 mag 1982
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia del rapporto medico-paziente;
2) psicologia;
3) elementi di genetica e biochimica;
4) struttura e funzioni integrative del S.N.C.;
5) neurologia clinica;
6) clinica psichiatrica.
2° Anno:
1) psicopatologia e psicodinamica;
2) psicoterapia I;
3) psicofarmacologia;
4) psicofarmacoterapia;
5) clinica psichiatrica II.
3° Anno:
1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
2) psichiatria sociale;
3) psichiatria infantile;
4) psicoterapia II;
5) clinica psichiatrica III.
4° Anno:
1) psicosomatica;
2) psichiatria sociale II;
3) psichiatria forense;
4) psicoterapia III;
5) clinica psichiatrica IV.
Note esplicative:
1) Strutture e funzioni integrative del S.N.C.: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del S.N.C. e della psicofisiologia.
2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di corsi di anatomia patologica del S.N., di semeiologia neurologica, clinica e strumentale di neuroradiologia.
3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.
4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive. I principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.
5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.
6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di divisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.
7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata dalla endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1978, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia".
- Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Sono abrogati,con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione".
- Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
- Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
- Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
- Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-95