Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo II
Art. 9
In vigore dal 2 dic 1978
Il direttore è nominato dal Ministro secondo la designazione di cui alla lettera c) del precedente . Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il direttore:
a) rappresenta il libero istituto di medicina e chirurgia nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
b) esercita l'alta sorveglianza sul libero istituto di medicina e
chirurgia dell'Aquila e sull'attività del personale docente;
c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica del libero
istituto;
d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;
e) prevede all'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica;
f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;
g) esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalle leggi
sull'istruzione superiore universitaria.
In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a
sostituirlo un professore di ruolo.
Al direttore spetta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai direttori degli istituti superiori statali.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704 ha disposto (con l'articolo unico) che il testo del secondo comma della lettera f) e' abrogato e sostituito con il seguente: "Conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta del consiglio di facolta' e previa ratifica del consiglio di amministrazione". Il testo della lettera g) e' integrato con le seguenti parole: "comprese quelle disciplinari". Il penultimo comma e' integrato con le seguenti parole: "della facolta'."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-9