Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo II
Art. 10
In vigore dal 26 mag 1982
Il consiglio di facoltà ha le attribuzioni esercitate
dal senato accademico, ai sensi dell', terzo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592.
Inoltre al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali.
Il consiglio di facoltà è composto dal direttore che lo presiede, da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, e dalle rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalità che seguono.
Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto.
I professori associati partecipano alle deliberazioni del consiglio di facoltà per tutte le questioni previste dall' del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.
Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nel consiglio di facoltà le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall' del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
Con le stesse limitazioni di cui al precedente terzo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704 ha disposto (con l'articolo unico) che il testo del secondo comma e' abrogato e sostituito con il seguente: "Il consiglio della facolta' e' composto dal direttore che lo presiede e da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. Per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari ed ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonche' alla persona di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, partecipano ai consigli di facolta', con voto deliberativo, i professori incaricati stabilizzati. Partecipano, inoltre, ai consigli di facolta' con le attribuzioni di professori incaricati stabilizzati fuorche' per quanto riguarda l'attivazione ed il conferimento di incarichi: a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo; b) un rappresentante dei titolari di contratti quadriennali per laureati; c) un rappresentante dei titolari degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica. Alle adunanze di cui al precedente comma puo' intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti. Sulle loro proposte il consiglio di facolta' e' tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata. E' altresi' valido il disposto di cui all'art. 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-10