Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo II

Art. 7

In vigore dal 2 dic 1978
Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni ad essi demandate dagli e segg. del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni, e dagli del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674. In particolare il consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e patrimoniale del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila; b) approva il bilancio di previsione, ed il conto consuntivo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila; c) designa al Ministro per la pubblica istruzione per la nomina, il direttore, scegliendolo nell'ambito di una terna di nomi proposti dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo, ovvero tra professori in quiescenza che abbiano diretto, quali commissari o quali direttori, l'istituto universitario di medicina e chirurgia per almeno un triennio; d) conferisce gli incarichi di insegnamento; e) nomina il direttore amministrativo; f) delibera le assunzioni del personale amministrativo ed ausiliario; g) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila; h) delibera tutti i provvedimenti relativi alle entrate ed alle spese di bilancio; i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di cui alla precedente lettera f). Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono valide allorchè siano presenti la metà più uno dei componenti del consiglio. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi di cui all' del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1974, n. 838 ha disposto (con l'articolo unico) che "Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 7, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 7. - Il consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna facolta', designato collegialmente dai presidi della facolta'; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra le persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' e gli istituti superiori; d) di un rappresentante del consorzio universitario aquilano; e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila; f) del direttore amministrativo. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati. Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.
  • Il D.P.R. 10 aprile 1978, n. 453 ha disposto (con l'articolo unico) che "A rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 838, citato nelle premesse, il testo dell'art. 7 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, e' sostituito con il seguente: Art. 7 - Il consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) del pro-rettore; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' e gli istituti superiori; d) di un rappresentante del Consorzio universitario aquilano; e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila; f) del direttore amministrativo; g) di un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'Universita'; h) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori; i) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro della ricerca scientifica; l) di quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati; m) di un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato; n) di un rappresentante del personale non insegnante; o) di tre rappresentanti degli studenti. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati. Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito. I membri di cui alla lettera g) e h) saranno scelti tra i cittadini che non abbiamo con l'universita' rapporto di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti. La mancata partecipazione di una o piu' rappresentanze di cui alle lettere b), g), h), i), l), m), n), e o), non infirma la valida costituzione del consiglio di amministrazione".
  • Il D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704 ha disposto (con l'articolo unico) che il testo della lettera d) e' abrogato e sostituito con il seguente: "d) approva, in via preliminare, gli avvisi per il conferimento di incarichi di insegnamento richiesti dal consiglio di facolta', e successivamente, accertata la legittimita' degli atti, ratifica le proposte di nomina". Nel testo della lettera f) le parole "personale amministrativo ed ausiliario" sono modificate in "personale amministrativo, ausiliario e tecnico". Il testo della lettera i) e' abrogato e sostituito con il seguente: "i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale amministrativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-7

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