Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo I
Art. 4
In vigore dal 11 mar 1973
Il libero istituto universitario di medicina attualmente è limitato al 1° triennio biologico-premedico, che ha la funzione preminentemente propedeutica, a scopo largamente formativo, per il proseguimento ed il compimento degli studi superiori di medicina e chirurgia.
Sono anche titoli di ammissione quelli previsti dall' della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
L'iscrizione al libero Istituto universitario di medicina e chirurgia è riservato a non più di 100 studenti per ogni anno di corso. Pertanto saranno accolte le prime 100 domande, regolarmente documentate, per ogni anno di corso, che perverranno, in ordine di tempo a partire dalla data di apertura delle immatricolazioni e delle iscrizioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-4