Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo II
Art. 6
In vigore dal 2 dic 1978
Il consiglio di amministrazione si compone:
a) del direttore che lo presiede;
b) da tre professori di ruolo o fuori ruolo da designarsi dal
consiglio di facoltà;
c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero della pubblica istruzione;
d) da due rappresentanti del Consorzio volontario universitario dell'Aquila;
e) di due studenti dell'istituto eletti dall'assemblea degli
studenti;
f) dal direttore amministrativo.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice
presidente in funzioni vicarie.
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704 ha disposto (con l'articolo unico) che il testo dell'art. 6 e' abrogato e sostituito con il seguente: "Il consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore che lo presiede; b) di quattro professori di ruolo eletti dal corpo accademico; c) di due rappresentanti di professori incaricati stabilizzati; d) di un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato; e) di sei rappresentanti degli studenti o di numero proporzionalmente minore qualora non venga raggiunto il quorum dei votanti secondo il disposto dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 523; f) di un rappresentante del personale non docente; g) di un rappresentante del Governo designato dal Ministro della pubblica istruzione; h) di un membro designato dalla regione Abruzzo; i) di due rappresentanti del consorzio volontario universitario dell'Aquila; l) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori e uno a quella degli imprenditori; m) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per la ricerca scientifica; n) dal direttore amministrativo. I membri di cui alle lettere h) e 1) saranno scelti fra i cittadini che non abbiano con l'Istituto universitario rapporto di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice-presidente con funzioni vicarie. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica due anni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-6