Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo III
Art. 14
In vigore dal 11 feb 1983
Allo svolgimento di ogni corso sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, integrate da un congruo numero di esercitazioni.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n.1224 ha disposto (con l'articolo unico) che "il testo della seconda frase del secondo comma dell'art. 14 e' abrogato e sostituito con il seguente: "La selezione degli studenti da iscrivere al primo anno sara' effettuata mediante esame attitudinale e psicodiagnostico, che permetta di valutare, tenendo conto anche del curriculum di studi dei candidati, l'attitudine a seguire gli studi superiori di medicina"."
- Il D.P.R. 22 marzo 1978, n. 407 ha disposto (con l'articolo unico) che "il testo della prima frase del secondo comma dell'art. 14, concernente il numero degli studenti che possono essere iscritti, per ogni anno di corso, e' abrogato e sostituito con il seguente: L'iscrizione al libero Istituto di medicina e chirurgia e' riservata a non piu' di 122 studenti per ogni anno di corso".
- Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
- Il D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 1025 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'ultimo comma dell'art. 14 e' soppresso".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-14