Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila›Capo IX
Art. 5
In vigore dal 13 ago 1969
Conseguentemente, il Consorzio volontario universitario dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) a partire dall'anno accademico 1967-68.
I contributi indicati nel precedente , sono destinati:
a) nella misura di L. 60.000.000 al finanziamento di n. 10 posti di professore di ruolo convenzionati;
b) nella misura di L. 67.200.000 al finanziamento di n. 20 posti di assistente di ruolo convenzionati;
c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie.
Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) è compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-cfd-5