Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila›Capo IX
Art. 2
In vigore dal 13 ago 1969
All'uopo sono istituiti ed assegnati al libero istituto universitario di medicina e chirurgia 1° triennio ai sensi dell', secondo comma, e dell' secondo comma, del testo unico predetto, n. 10 posti di professore di ruolo, da destinarsi a quegli insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia che verranno in primo tempo designati nelle forme dovute.
In relazione alle esigenze della attività didattica e scientifica dell'istituto indicato, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà per qualsiasi motivo vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato.
Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre facoltà dell'università degli studi dell'Aquila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-cfd-2