Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo IX
Art. 35
In vigore dal 26 mag 1982
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
a) igiene del lavoro (1° corso);
b) fisiologia del lavoro ed ergonomia (1° corso);
c) tecnologia industriale;
d) statistica medica e biometria;
e) tecniche di laboratorio.
2° Anno:
a) patologia e clinica delle malattie del lavoro (1° corso);
b) igiene del lavoro (2° corso);
c) fisiologia del lavoro ed ergonomia (2° corso);
d) psicologia del lavoro;
e) tossicologia industriale.
3° Anno:
a) patologia e clinica delle malattie del lavoro (2° corso);
b) prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro (1° corso);
c) epidemiologia delle malattie da lavoro;
d) radiobiologia e radioprotezione;
e) dermatologia professionale.
4° Anno:
a) patologia e clinica delle malattie da lavoro (3° corso);
b) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (2° corso);
c) pronto soccorso;
d) medicina legale e delle assicurazioni;
e) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali vengono sostenuti alla fine dell'ultimo corso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Sono abrogati, con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione".
- Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
- Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
- Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
- Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-35