Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila›Capo IX
Art. 1
In vigore dal 13 ago 1969
Repertorio n. 57949
Fascicolo n. 9229
Convenzione per l'incremento ed il funzionamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila ( del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 legge 24 luglio 1962, n. 1073).
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantotto, il giorno trenta del mese di novembre, nella città dell'Aquila, in una sala del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia in piazza Verdi.
30 novembre 1968
Innanzi a me avv. Domenico Trecco notaio nell'Aquila, iscritto nel ruolo del collegio notarile dell'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso,
Sono presenti i signori
Stefanini prof. Paride, nato a Roma il 15 gennaio 1904, domiciliato a Roma, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, nell'interesse di quest'ultimo, a questo atto autorizzato con sua deliberazione n. 1 in data 5 novembre 1968 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
De Rubeis dott. Tullio, nato a Prata d'Ansidonia il 17 aprile 1908, impiegato, domiciliato a L'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato con deliberazioni dell'assemblea consorziale n. 12 in data 22 ottobre 1966 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "B", e n. 5 in data 25 novembre 1968 che in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "C".
Le parti, delle cui identità personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col
quale
Premesso
che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti negli istituti universitari di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione di facoltà o istituti universitari di medicina e chirurgia;
che per l'art. 200 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 va deliberato lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila;
che il consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento degli studi universitari, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni dalle pubbliche amministrazioni, è venuto nella determinazione, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli enti locali (comune, provincia, ecc.) di assumersi l'onere del finanziamento dei dieci posti di ruolo di professore e di venti posti di ruolo di assistente da destinare ad insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio nonché delle spese di funzionamento dell'istituto suindicato;
che tale impegno è stato deliberato dal consorzio predetto, con il verbale sopracitato (allegato B);
che l'assemblea del Consorzio universitario dell'Aquila nella adunanza del giorno 22 ottobre 1966 ha approvato la proposta costituzione, mediante convenzione degli indicati posti di professori e di assistenti presso l'istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila ed ha deliberato, altresì, di assumere a carico del bilancio del consorzio ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento dell'istituto stesso.
Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
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È istituito in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il libero istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-cfd-1