Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina AquilaCapo IX

Art. 3

In vigore dal 13 ago 1969
Presso l'istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) dell'Aquila sono altresì istituiti ed assegnati n. 20 posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonché il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, è quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-cfd-3

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Art. 3 Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo