Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila›Capo IX
Art. 8
In vigore dal 13 ago 1969
La presente convenzione ha la durata dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approva sino a venti anni dalla data della stipulazione dell'atto pubblico e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga da una delle parti contraenti una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-cfd-8