Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina AquilaCapo IX

Art. 9

In vigore dal 13 ago 1969
Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, o comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione del Consorzio volontario universitario degli studi dell'Aquila, per il finanziamento dell'istituto universitario di medicina e chirurgia questo verrà soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari ed il personale tutto i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-cfd-9

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Art. 9 Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo