Atto di convenzione›Titolo IV
Art. 7
In vigore dal 18 mar 1969
L'istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona come sopra, si impegna e si obbliga, altresì, a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati sia "esterni" che "interni" compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico. A tale onere finanziario, nonché alle spese annue per il funzionamento della facoltà di lettere e filosofia, sarà provveduto con il contributo delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti della facoltà di lettere e filosofia e con il contributo dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-7