Atto di convenzione›Titolo IV
Art. 8
In vigore dal 18 mar 1969
Il consorzio, come sopra rappresentato, inoltre, assume l'onere di fornire locali idonei per il funzionamento della facoltà di lettere e filosofia per la durata della presente convenzione o, quanto meno, fino a quando non sarà disponibile il complesso edilizio universitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-8