Atto di convenzioneTitolo IV

Art. 8

In vigore dal 18 mar 1969
Il consorzio, come sopra rappresentato, inoltre, assume l'onere di fornire locali idonei per il funzionamento della facoltà di lettere e filosofia per la durata della presente convenzione o, quanto meno, fino a quando non sarà disponibile il complesso edilizio universitario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-8

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