Atto di convenzione›Titolo IV
Art. 11
In vigore dal 18 mar 1969
La presente convenzione ha la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approverà e si intenderà rinnovata di ventennio in ventennio, salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-11