Atto di convenzione›Titolo IV
Art. 9
In vigore dal 18 mar 1969
L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, come sopra rappresentato, consente che le proprie attrezzature didattico-scientifiche vengano utilizzate per le attività e le iniziative della facoltà di lettere e filosofia e consente, altresì, che la predetta facoltà si avvalga del personale di segreteria ed ausiliario in servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-9