Atto di convenzione›Titolo IV
Art. 5
In vigore dal 18 mar 1969
L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona come sopra, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo ed agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui all', compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico. Verserà, inoltre, la somma pari al 20% sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo, per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-5