Atto di convenzione›Titolo IV
Art. 2
In vigore dal 18 mar 1969
La facoltà anzidetta funzionerà in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sarà disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, dalle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e integrato con le successive modificazioni dal regolamento generale sugli studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, ed integrato con le successive modificazioni e dallo statuto dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-2