Allegato A Statuto dell'Istituto universitario
Art. 23
In vigore dal 18 lug 1982
L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari seguito durante il corso;
b) nella discussione di almeno una fra due tesi su argomenti scelti dal candidato in due materie delle quali abbia superati gli esami e che debbono inoltre essere diverse da quelle cui si riferisce la dissertazione scritta.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
- Il D.P.R. 5 febbraio 1982, n. 398, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Nell'art. 23, relativo agli istituti della facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio, nell'elenco degli istituti l'istituto giuridico e' soppresso e sono istituiti i seguenti nuovi istituti polidisciplinari: istituto di diritto privato; istituto di diritto pubblico generale; istituto di diritto e procedura penale; istituto di lingue.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-23