Allegato A Statuto dell'Istituto universitario

Art. 18

In vigore dal 22 mar 1972
Gli istituti scientifici per le facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio risultano così costituiti: Istituto di statistica; Istituto di ricerche aziendali; Istituto di economia politica; Istituto di storia economica; Istituto giuridico; Istituto di studi storico-politici. Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione dei consigli delle due facoltà, riuniti in seduta comune, convocati e presieduti congiuntamente dai presidi di facoltà, sarà provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto è retto da un direttore, responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi è di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano più professori di ruolo, il consiglio delle facoltà riunite, sentito il parere dei medesimi, designerà scegliendo tra essi il direttore dell'istituto il quale resterà in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore può essere scelto tra i professori incaricati. In tale caso la nomina è annuale e sarà disposta dal consiglio delle facoltà riunite, sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto. Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-18

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