Allegato A Statuto dell'Istituto universitario
Art. 21
In vigore dal 22 mar 1972
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica:
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).
Sono insegnamenti complementari:
1) Diritto industriale;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto internazionale;
4) Diritto tributario;
5) Economia dei trasporti;
6) Demografia;
7) Contabilità nazionale;
8) Contabilità di Stato;
9) Sociologia;
10) Diritto regionale;
11) Organizzazione aziendale;
12) Ragioneria pubblica;
13) Storia delle dottrine economiche;
14) Diritto fallimentare;
15) Storia delle dottrine politiche;
16) Lingua araba;
17) Lingua russa;
18) Analisi di mercato;
19) Diritto ed economia delle fonti di energia;
20) Econometria;
21) Economia del turismo;
22) Economia urbanistica;
23) Lingua portoghese;
24) Organizzazione internazionale;
25) Storia del lavoro;
26) Storia economica italiana dell'unità nazionale;
27) Tecnica amministrativa delle imprese marittime;
28) Tecnica conserviera dei prodotti agricoli ed ittici;
29) Tecnica degli scambi e cambi con l'estero;
30) Tecnica delle ricerche di mercato:
Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale e per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.
L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta, per ciascuna, una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-21