Atto di convenzione›Titolo IV
Art. 2
67 / 78In vigore dal 18 mar 1969
La facoltà anzidetta funzionerà in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sarà disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, dalle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e integrato con le successive modificazioni dal regolamento generale sugli studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, ed integrato con le successive modificazioni e dallo statuto dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-adc-2