Atto aggiuntivo alla Convenzione
Art. 3
In vigore dal 15 mar 1969
Il primo comma dell' viene così modificato:
"L'Università degli studi di Modena, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo di cui agli , compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopradetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico;
verserà inoltre lo somma pari al 20% del trattamento economico medio spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi".
Il terzo comma dello stesso articolo viene così modificato:
"L'Università verserà inoltre la somma pari al 20% del trattamento economico medio spettante ai professori incaricati esterni, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-aaa-3