Atto aggiuntivo alla Convenzione

Art. 2

In vigore dal 15 mar 1969
I paragrafi b) e c) dell' sono così modificati: (Omissis). "b) nella misura di L. 33.600.000 al finanziamento di dieci posti convenzionati di assistenti di ruolo indicati nei summenzionati compreso l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza, corrispondente al venti per cento (20%) del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti, da determinarsi sulla base del costo medio dei detti posti e non già in rapporto al trattamento economico effettivamente attribuito ai titolari dei posti stessi; c) nella misura di L. 31.863.000, alla retribuzione degli incarichi di insegnamento, compreso l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al venti per cento (20%) del trattamento economico spettante agli incaricati esterni, da determinarsi sulla base del costo medio di detti incarichi, e non già in rapporto al trattamento economico effettivamente attribuito ai singoli incaricati".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-aaa-2

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