Atto aggiuntivo alla Convenzione
Art. 4
In vigore dal 15 mar 1969
L' viene così modificato:
"Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori, ovvero questi ultimi non adempiano all'obbligo di elevare i propri contributi in relazione all'aumento che eventualmente dovesse verificarsi sul costo medio unitario dei professori di ruolo e incaricati e degli assistenti, in dipendenza di miglioramenti disposti dallo Stato nei confronti di tale personale, sia sul trattamento economico di attività e di carriera, sia sul trattamento di quiescenza e di previdenza, la facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari ed i professori incaricati, i quali tutti saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, salve eventuali responsabilità che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-aaa-4