Art. 3

In vigore dal 15 mar 1969
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo. Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, dieci posti di assistente ordinario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-rd-3

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