Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio
Art. 2
In vigore dal 15 mar 1969
Presso l'Università degli studi di Modena saranno istituiti ed assegnati alla facoltà di economia e commercio ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, numero cinque posti di professori di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nella forme dovute.
In relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica della facoltà di economia e commercio durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascuno posto, nel momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo è stato assegnato, salvo quanto previsto dal successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-2