Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio

Art. 7

In vigore dal 15 mar 1969
Qualora il costo medio di detto personale risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nel precedente - sia perché i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di personale di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato - gli enti sovventori si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, ad elevare anche il contributo per il trattamento di previdenza e di assistenza. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e di previdenza a favore di detto personale, gli enti sovventori si impegnano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la relativa aliquota. L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-7

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