Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio

Art. 10

In vigore dal 15 mar 1969
Gli organi accademici dell'ateneo terranno presenti, nella attuazione delle norme vigenti in materia di obbligo di residenza, le particolari esigenze di funzionalità delle cattedre e degli istituti della facoltà, anche secondo la volontà espressa dagli enti finanziatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-10

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