Art. 10
Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio

Art. 10

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In vigore dal 15 mar 1969
Gli organi accademici dell'ateneo terranno presenti, nella attuazione delle norme vigenti in materia di obbligo di residenza, le particolari esigenze di funzionalità delle cattedre e degli istituti della facoltà, anche secondo la volontà espressa dagli enti finanziatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-10