Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio
Art. 10
10 / 23In vigore dal 15 mar 1969
Gli organi accademici dell'ateneo terranno presenti, nella attuazione delle norme vigenti in materia di obbligo di residenza, le particolari esigenze di funzionalità delle cattedre e degli istituti della facoltà, anche secondo la volontà espressa dagli enti finanziatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-10