Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio
Art. 12
In vigore dal 15 mar 1969
L'Università degli studi di Modena, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo di cui all', compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico; verserà inoltre la somma pari al 20% del trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.
L'Università di Modena, si impegna e si obbliga, altresì, a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia "esterni" che "interni", compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico.
L'Università verserà inoltre la somma pari al 20% del trattamento economico spettante ai professori incaricati esterni, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.
Le somme dovute allo Stato a norma del presente articolo dovranno essere fatte affluire dall'Università al capitolo ed all'articolo proprio dell'esercizio sul quale saranno nominati i titolari degli istituendi posti di professore, e di assistente, nonché i docenti incaricati ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-12