Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio

Art. 3

In vigore dal 15 mar 1969
Presso l'Università degli studi di Modena saranno istituiti ed assegnati alla facoltà di economia e commercio, ai sensi dell' (sub-art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, numero dieci posti di assistenti ordinari. Il trattamento giuridico ed economico, nonché il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente, sarà quello previsto dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle università.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1435#art-cpl-3

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