Art. 6
Contabilità relativa all'impiego
In vigore dal 29 ago 1968
Il comando della scuola sottufficiali del Corpo delle guardie di P.
S., contemporaneamente agli adempimenti di cui al precedente , provvede mediante ordinativo modello 180-T, al versamento all'erario della intera somma costituita in deposito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Le somme versate saranno successivamente assegnate, a norma dell', comma quinto, della legge 5 giugno 1965, n. 707, con decreti del Ministro per il tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a reintegrazione delle spese sostenute per la esecuzione dei servizi svolti dalla banda fuori dalla propria residenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 64. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-03;893#art-6