Art. 5

Spese per l'impiego

In vigore dal 29 ago 1968
Al termine della manifestazione, il comando della scuola sottufficiali del Corpo, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, procede alla determinazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito di cui all'articolo precedente, ovvero, disponendo, mediante ordinativo modello 180-T, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio effettivamente prestato. L'eventuale integrazione del deposito provvisorio di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuata dagli enti interessati entro e non oltre il terzo giorno dalla richiesta, mediante versamento da effettuare con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio. I depositi provvisori di cui al precedente non possono essere in nessun caso utilizzati per operazioni diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-03;893#art-5

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