Art. 3
Spese per i mezzi di trasporto
In vigore dal 29 ago 1968
Il viaggio del personale ed il trasporto del materiale della banda del Corpo delle guardie di P. S. devono essere effettuati con i mezzi che il Ministero dello interno riterrà idonei.
Qualora vengano utilizzati i mezzi dell'amministrazione, gli enti o comitati che hanno richiesto l'impiego della banda devono rimborsare anche le spese relative all'uso dei mezzi stessi, le cui tariffe vengono determinate con decreto del Ministro per l'interno, con riferimento ai costi di esercizio al chilometro in conformità delle norme che disciplinano i servizi a pagamento eseguiti dal personale civile e militare di P. S.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-03;893#art-3