Art. 1

Procedura per l'autorizzazione all'impiego della banda del Corpo delle guardie di P. S. a richiesta di enti o comitati

In vigore dal 29 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 5 giugno 1965, n. 707, sullo ordinamento della banda del Corpo delle guardie di P. S., con cui sono state dettate disposizioni di carattere generale concernenti l'impiego del complesso musicale, su richiesta di enti o comitati, per la partecipazione a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Procedura per l'autorizzazione all'impiego della banda del Corpo delle guardie di P. S. a richiesta di enti o comitati Gli enti ed i comitati che richiedono la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di P. S. a manifestazioni delle quali siano promotori, devono produrre apposita istanza in bollo diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, nella quale saranno indicati i seguenti elementi: carattere della manifestazione; durata di impiego della banda; impegno a rimborsare le spese per il trattamento economico di missione del personale musicante e quello per il viaggio del personale stesso e per il trasporto del materiale. La domanda deve essere presentata alla prefettura della provincia nel cui ambito si svolge la manifestazione, che provvede al successivo inoltro al Ministero dell'interno, esprimendo il proprio motivato parere sull'accoglibilità della stessa. L'autorizzazione all'impiego della banda è disposta dal capo della polizia con propria determinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-03;893#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo