Art. 4
Depositi provvisori
In vigore dal 29 ago 1968
Gli enti o comitati promotori delle manifestazioni per le quali è autorizzato l'impiego della banda debbono provvedere alla costituzione di un deposito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio determinate dal comando della scuola sottufficiali del Corpo delle guardie di P. S. da cui la banda dipende.
Il versamento è eseguito direttamente dagli interessati nei modi di cui all' del regio decreto-legge 22 dicembre 1927; n. 2609, sul conto corrente postale n. 1/3927, intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
Il versamento deve essere effettuato non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui è stata ricevuta notizia dell'autorizzazione all'impiego della banda che è, in ogni caso, condizionato a tale versamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-03;893#art-4