Art. 2

Manifestazioni e cerimonie

In vigore dal 29 ago 1968
Le manifestazioni alle quali potrà essere consentita la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di P. S., devono avere carattere di particolare importanza ed essere indette in occasione delle solennità civili e religiose previste dalla legge, cui sono equiparate, all'indicato effetto, cerimonie, celebrazioni, festeggiamenti patronali ed altre iniziative in genere, anche a carattere locale, che, comunque, trascendano tale ambito ed abbiano vasta risonanza, per cui l'intervento del complesso musicale possa concorrere al prestigio del Corpo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-03;893#art-2

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