Art. 8
In vigore dal 18 giu 1968
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, il magnesio greggio, della voce di tariffa n. 77.01-A, per tutte le provenienze, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nei limiti dei seguenti contingenti tariffari:
5 tonnellate, per il magnesio greggio contenente, in peso, più del 99,7% di magnesio puro;
5 tonnellate, per il magnesio greggio contenente, in peso, il 99,7% o meno di magnesio puro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;718#art-8