Art. 6
In vigore dal 18 giu 1968
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, il ferro-cromo contenente, in peso, fino a 0,1% di carbonio e da oltre 301 fino a 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della voce di tariffa n. ex 73.02-E-I, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario di 2.482 tonnellate, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;718#art-6