Art. 5
In vigore dal 18 giu 1968
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, il ferro-silico-manganese, della voce di tariffa n. 73.02-D, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, è ammesso all'importazione, in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;718#art-5