Art. 3
In vigore dal 18 giu 1968
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, per i filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoffa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (cables) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, della voce di tariffa n. ex 54.03-B-1-a, in provenienza da paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, si applicano i dazi del 3% sul valore, per il periodo dal 11 gennaio al 30 giugno 1968, e del 2,60% sul valore, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;718#art-3