Art. 4

In vigore dal 18 giu 1968
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, il ferro-silico, della voce di tariffa n. 73.02-C, per tutte, le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario di 650 tonnellate, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;718#art-4

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