Art. 9
In vigore dal 18 giu 1968
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1968
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 55. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;718#art-9