Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 29
In vigore dal 19 giu 1968
Fino a quando non saranno costituiti i collegi di cui all' della legge 4 agosto 1965, n. 1103, coloro che sono forniti di diploma di tecnico di radiologia, ai sensi della legge predetta, possono svolgere l'attività inerente all'esercizio dell'arte.
Resta fermo l'obbligo di far registrare il diploma di abilitazione presso l'ufficiale sanitario ai sensi dell', n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-29