Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 29

In vigore dal 19 giu 1968
Fino a quando non saranno costituiti i collegi di cui all' della legge 4 agosto 1965, n. 1103, coloro che sono forniti di diploma di tecnico di radiologia, ai sensi della legge predetta, possono svolgere l'attività inerente all'esercizio dell'arte. Resta fermo l'obbligo di far registrare il diploma di abilitazione presso l'ufficiale sanitario ai sensi dell', n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.
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Art. 29 Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica. — Testo vigente | Portale Normativo