Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 30
In vigore dal 19 giu 1968
Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, purchè presentino istanza al medico provinciale della provincia di residenza per conseguire il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nella prestazione del medesimo servizio dal quale saranno allontanati, per difetto del titolo, dal giorno della notifica della decisione della apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione o comunque se entro il predetto termine non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.
Coloro che, al momento della pubblicazione della predetta legge prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati, con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica, sono autorizzati a continuare nella prestazione del servizio con identiche mansioni, purchè presentino domanda al medico provinciale della provincia di residenza per sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il servizio deve cessare dal giorno della comunicazione definitiva all'interessato della decisione da parte dell'apposita commissione di esclusione dall'esame per difetto dei prescritti requisiti o di esito negativo dell'esame, o comunque dalla scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.
Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia deve essere conforme agli annessi modelli.
Del rilascio del diploma viene presa nota in apposito registro della scuola presso cui ha svolto i suoi lavori la commissione.
I modelli possono essere modificati con provvedimento del Ministro per la sanità.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
MARIOTTI
Storico versioni
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