Art. 1
In vigore dal 19 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - REALE - GUI - Bosco
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 2. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rd-1