Art. 1

In vigore dal 19 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - REALE - GUI - Bosco Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 2. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rd-1

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